Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con nota prot. n. 0013242/U/38 del 29 dicembre 2015, ha ricordato che le aziende del settore edile hanno diritto allo sconto dell'11,50% dei premi assicurativi dovuti all'INAIL.
Tuttavia, per usufruire di tale agevolazione i datori di lavoro devono produrre il c.d. “Modello autocertificazione sconto edile” entro il 16 febbraio dell’anno, per autocertificare l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
Inoltre, ricorda la citata nota del CNO prot. n. 0013242/U/38 del 29 dicembre 2015, occorre anche presentare alla DTL competente ulteriore autocertificazione in merito all’inesistenza di provvedimenti definitivi relativi a violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito, qualora:
Stante quanto sopra, evidenziano i Cdl, che alcune sedi INAIL non concedono lo sgravio edile in caso di presentazione della sola autocertificazione alla DTL competente, ex art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006.
La Direzione Centrale Rischi dell’Istituto, però, opportunamente interpellata ha chiarito che il termine di presentazione dell’autocertificazione all’INAIL non è perentorio per cui tale modulistica può anche essere presentata a seguito di richiesta formale dell’Istituto, prima dell’emissione del provvedimento di diniego dello sconto.
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