Edilizia residenziale. Nessuna sanzione se si perde l’agevolazione
Pubblicato il 10 aprile 2014
Il contribuente non è tenuto a pagare alcuna sanzione nel caso in cui venga meno il beneficio di cui all’articolo 1, comma 25, della Legge
244/2007, che ha previsto nell’articolo 1 della Tariffa, parte I, del Tur, un regime agevolato, con
imposta di registro all’1%, per le compravendite di terreni inseriti in
piani urbanistici particolareggiati, finalizzate all’attuazione di
programmi di edilizia residenziale.
A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 37 del 9 aprile 2014.
Perdita del beneficio non sanzionabile
Non sono dovute a carico del contribuente la
sanzione per la mancata denuncia ai sensi dell’articolo 19 del Tur (Dpr
131/1986) né per il
tardivo pagamento del tributo, ma è previsto il solo
recupero dell’imposta nella misura ordinaria, se dopo aver acquistato un immobile inserito in un piano particolareggiato di edilizia residenziale - avvalendosi dell’agevolazione dell’1% dell’imposta di registro - l’intervento edilizio non è completato entro gli 11 anni (termine prorogato dall’articolo 6, comma 6, Dl
102/2013) oppure l’immobile viene alienato prima di aver realizzato la costruzione.
Inoltre, il contribuente non ha neanche l’obbligo di
denunciare all'ufficio il venire meno delle condizioni iniziali che avevano fatto applicare l’imposta di registro in misura ridotta.
Secondo la risoluzione n. 37/E, l’ufficio può verificare la decadenza dell’agevolazione per mancata edificazione attraverso il controllo degli atti agevolati iscritti in un apposito
Campione Unico e quella per rivendita prima del termine dell’edificazione attraverso l’atto di
trasferimento dell’immobile presentato per la registrazione.
Dunque, al Fisco non rimane altro che recuperare la differenza tra la tassazione ordinaria e quella agevolata, più gli interessi di mora, senza applicare alcuna sanzione.