Con la risoluzione n. 295 diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate ha stabilito che il contratto di “avvalimento” che non rispetta lo schema tipico configurato dal legislatore Ue e da quello nazionale è assimilabile ad un subappalto. In questo caso, dunque, le prestazioni collegate per un intervento su immobili devono essere assoggettate ad Iva con il meccanismo del reverse charge. L’Agenzia ha chiarito che il contratto di avvalimento prevede che un’impresa possa fare affidamento sulle capacità tecnico-economiche di un’altra impresa, con lo scopo di rispettare le condizioni richieste da una gara d’appalto alla quale altrimenti non potrebbe partecipare. Poiché alla gara ha partecipato solo la prima società, che aveva tutti i requisiti previsti dal bando, il contratto tra le due società si configura come un contratto di subappalto che ha per oggetto prestazioni edili e deve essere assoggettato all’Iva con il reverse charge.
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