A seguito della ripresa dell'attività edilizia, come stabilito dall’art. 2 del Dpcm 26 aprile 2020, il 24 aprile 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo cantieri” il quale prevede espressamente che la mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. In particolare, vi è la necessità di:
A renderlo noto è l’INL, con la nota n. 156 del 13 maggio 2020.
L’Ispettorato nazionale del lavoro ricorda che, al fine di contenere il diffondersi del Coronavirus, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerate dispositivi di protezione individuale (Dpi) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
Sul punto, rammenta l’INL, qualora il datore di lavoro non provveda a fornire ai lavoratori le previste mascherine, da utilizzare necessariamente tutte le volte in cui la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, scatta una contravvenzione che prevede la pena dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.824,76 euro a 7.371,03 euro.
La contravvenzione si applica anche qualora il datore di lavoro fornisce le mascherine ma il lavoratore non le indossi. In tal caso, sarà soggetto:
Infine, il documento di prassi richiama la necessità di implementare e valorizzare adeguatamente l'attività di informazione, prevenzione e promozione della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro. L'attività di informazione e promozione dovrà essere funzionale alla valorizzazione delle "buone prassi", anche attraverso la predisposizione di materiale divulgativo e di strumenti e metodologie di autoanalisi delle singole aziende.
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