Alcuni chiarimenti sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici giungono dalle risposte offerte dai tecnici Enea ad alcune FAQ.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato le detrazioni previste per l’Ecobonus fino al 31/12/2021 per gli interventi sull'involucro delle parti comuni degli edifici condominiali (aliquote del 70%,75%, 80% e 85%) e fino al 31/12/2019 negli altri casi (aliquote del 50% e 65%).
Per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2019, accedendo al sito d’invio 2018. Questa l'indicazione offerta nella risposta 8A.
Al riguaro, però, si deve precisare che con la proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni al 30 novembre, che cade di sabato, è possibile rettificare i dati sul sito Enea relativi all'Ecobonus per il risparmio energetico degli edifici per i lavori completati nel 2018, entro il 2 dicembre 2019.
Per i lavori conclusi nel 2017, invece, non è più possibile effettuare modifiche.
I documenti per i quali non si è ricevuto il codice Cpid (codice personale identificativo) risultano ancora in lavorazione e quindi non è possibile inviare all'Enea la rettifica dei dati.
Inoltre, non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti.
Hanno diritto alla detrazione i proprietari, i locatari o i comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate.
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