L’Agenzia delle Entrate torna sul tema della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici (Ecobonus).
Le novità sono spiegate nella risposta ad interpello n. 481 del 13 novembre 2019, con la quale si è sciolto il dubbio di un contribuente proprietario di un'unità abitativa facente parte di un condominio, di acquisire - unitamente agli altri comproprietari - il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici di un altro condomino (articolo 14, comma 2-ter del Dl 63/2013).
L’Agenzia ricorda che la Legge di bilancio 2017 ha disposto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, che i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
I seguenti provvedimenti nn. 165110/2017 e 100372/2019 hanno disciplinato le modalità attuative della cessione del suddetto credito, mentre le circolari nn. 11/E/2018 e 17/E/2018 hanno fornito specificazioni in merito all’ambito applicativo della cessione del credito.
Circa i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, la circolare n. 11/E/2018 ha chiarito che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, dei soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Con riferimento ai condomini, il provvedimento agenziale del 2017 prevede che il condominio possa cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, per la quota a lui imputabile. Per di più aggiunge che: “il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile".
Fa notare l’Agenzia come “l'utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l'intera detrazione) porta a ritenere che, all'atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario)”.
Pertanto, con riferimento al caso di specie – conclude la risposta n. 481/2019 - solo uno dei comproprietari dell'unità abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito d'imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Il condomino (cessionario) una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
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