Ecobonus e sismabonus. Detrazione alternativa

Pubblicato il 01 giugno 2020

Ecobonus e sismabonus sono fruibili cumulativamente con la detrazione alternativa - ex articolo 14, comma 2-quater.1, Dl n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 - che le sostituisce, solo se sussistono tutti i requisiti previsti per entrambe le agevolazioni. E’ possibile cedere il credito.

La norma citata stabilisce che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 - finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica - spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente, dal comma 2-quater del medesimo articolo 14 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell'edificio (ecobonus), e dal citato comma 1-quinquies dell'articolo 16 (sismabonus), una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione spetta anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo.

Spiega l’Agenzia delle entrate, nelle risoluzioni 138 e 139 del 2020, che si può fruire della detrazione in oggetto in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce; in particolare:

  1. con riferimento agli interventi ai fini del sismabonus, nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione, è necessario che dal titolo amministrativo che consente i lavori risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione;
  2. con riferimento agli interventi ai fini dell'ecobonus, è necessario che gli edifici oggetto degli interventi siano "esistenti" (essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione) e abbiano determinate caratteristiche tecniche, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento di risparmio energetico agevolabile (la condizione non è richiesta per l'installazione dei pannelli solari e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari), ciò vale anche per i fabbricati “collabenti” (categoria catastale F/2).

L’agenzia ricorda che la detrazione congiunta riguarda i lavori sulle parti comuni, pertanto spetta al proprietario di un unico edificio composto da più unità immobiliari: non se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa, poiché non ci sono nell’edificio delle parti comuni.

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