Ecobonus e sismabonus sono fruibili cumulativamente con la detrazione alternativa - ex articolo 14, comma 2-quater.1, Dl n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 - che le sostituisce, solo se sussistono tutti i requisiti previsti per entrambe le agevolazioni. E’ possibile cedere il credito.
La norma citata stabilisce che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 - finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica - spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente, dal comma 2-quater del medesimo articolo 14 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell'edificio (ecobonus), e dal citato comma 1-quinquies dell'articolo 16 (sismabonus), una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione spetta anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo.
Spiega l’Agenzia delle entrate, nelle risoluzioni 138 e 139 del 2020, che si può fruire della detrazione in oggetto in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini della spettanza delle due detrazioni che sostituisce; in particolare:
L’agenzia ricorda che la detrazione congiunta riguarda i lavori sulle parti comuni, pertanto spetta al proprietario di un unico edificio composto da più unità immobiliari: non se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa, poiché non ci sono nell’edificio delle parti comuni.
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