Il credito ecobonus e sismabonus, si può cedere solo a terzi che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Il credito incapiente per lavori di riqualificazione energetica “qualificata” e di miglioramento della stabilità sismica degli edifici, effettuati su unità immobiliari, non si può cedere alla società di cui si è amministratori e soci, né alla ditta subappaltatrice di cui si è titolari.
È, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le risposte 247 e 249 del 2019.
Nella risposta 247 si spiega che, tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito (circolare n. 11/E del 2018), per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Ed il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione non si ravvisa nel solo fatto che il soggetto legittimato a fruire delle detrazioni sia socio e amministratore della società cui l’istante intende cedere il relativo credito.
Il collegamento deve, infatti, essere verificato con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Nella risposta 249, il cedente vorrebbe cedere il credito all’impresa, subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici, di cui egli stesso è titolare.
Per l’Agenzia non si può: con tale cessione, astrattamente ammissibile, si realizzerebbe la trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese per l’intervento di riqualificazione energetica ed antisismico (ecobonus e sismabonus) – utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta lorda – in credito di imposta utilizzabile, invece, in compensazione anche di altre imposte e somme.
Dunque, il requisito della terzietà impedisce al beneficiario di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta.
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