L’agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per l’Ecobonus ed il Sismabonus.
Il Dl 63/2013, articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, modificato dal Dl 50/2017, ha previsto la possibilità di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus), mentre sempre il Dl 63/2013, articolo 16, comma 1-quinquies, modificato dalla legge 232/2016, permette di cedere i crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (Sismabonus).
Il credito ceduto può essere ripartito in cinque (Ecobonus) o in dieci (Sismabonus) quote annuali di pari importo, da utilizzare in compensazione con F24.
I codici tributo da utilizzare vengono indicati dalla risoluzione n. 58 del 25 luglio 2018 e sono i seguenti:
La risoluzione ricorda che i crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli derivanti dalle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate effettuate dagli amministratori di condominio (ovvero dai condòmini incaricati), ai sensi del provvedimento agenziale prot. n. 30383 del 6 febbraio 2018, per i quali risulti l’avvenuta accettazione della cessione del credito da parte del cessionario.
Nella compilazione del modello F24, occorre inserire nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2018”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2019), dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2019”.
La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere impiegata negli anni successivi, indicando, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
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