Le agevolazioni fiscali dell’ecobonus e del sismabonus spettano sia per i beni “strumentali” che per i “beni merce” e quelli “patrimoniali”.
I due regimi agevolativi, che prevedono detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli antisismici, sono accomunati e spettano ai titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.
Questa la conclusione a cui giunge l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020, con la quale si pone fine alla controversia sulle tipologie di immobili agevolabili, iniziata ormai oltre dieci anni fa, e sulla quale l’Agenzia si era espressa, finora, in maniera diametralmente opposta.
Tutto è iniziato nel 2008, quando con le due risoluzioni nn. 303/E del 15 luglio 2008 e 340/E del 1° agosto 2008, l’Agenzia aveva circoscritto l’applicabilità dei bonus fiscali dedicati al contenimento dei consumi energetici, escludendoli “per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce” (ris. n. 303/E/2008).
Analogamente, la risoluzione n. 340/E/2008 aveva precisato che “per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale, da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”.
Sulla base di queste posizioni agenziali, finalizzate a “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti", attraverso un beneficio dedicato agli utilizzatori degli immobili e non a coloro che "ne fanno commercio”, per anni il beneficio fiscale della detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES) di una quota percentuale delle spese sostenute per interventi antisismici e di efficentamento energetico è stato escluso in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione abitativa, poiché costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.
Il tutto non senza ripercussioni. Nel corso del tempo, infatti, sono stati avviati numerosi accertamenti, volti proprio a definire la legittimità della detrazione fiscale, sfociati in altrettanti contenziosi giudiziari, alcuni dei quali arrivati fino in Cassazione.
Proprio di recente, la Suprema Corte, con alcune sentenze, ha fatto chiarezza sulla questione, riconoscendo che il beneficio fiscale del 55-65% per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e al Dm Mef del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.
La ratio legis, secondo la Corte, è quella d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico. Dunque, non esiste alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Inoltre la Corte riconosce che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” non rileva ai fini della detrazione fiscale, ma incide soltanto dal punto di vista contabile e fiscale.
Nella risoluzione n. 34/E/2020, l’Agenzia delle Entrate cambia così il suo orientamento, accogliendo di fatto l’impostazione della Cassazione.
In considerazione dei principi espressi con le recenti pronunce dei giudici di legittimità, infatti, l’Agenzia riconosce che devono ritenersi superate le precedenti indicazioni dei documenti di prassi in materia di immobili merce. Per ragioni di coerenza, poi, oltre ad allinearsi, l’Agenzia estende tali principi anche al sismabonus di cui all’articolo 16, comma 1-bis e seguenti, Dl n. 63/2013.
Gli Uffici dovranno tenere conto di questo nuovo orientamento nella gestione del contenzioso pendente in materia.
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