L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 del 18 maggio 2018, fornisce chiarimenti in merito all’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta per gli interventi di risparmio energetico (cosiddetto Ecobonus), tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018, fermo restando che le novità sulle modalità operative della cessione del credito valide dal corrente anno saranno disciplinate attraverso l’emanazione di un nuovo provvedimento.
Si ricorda che è stato il Dl 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, a disciplinare, tra l’altro, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari e che il successivo provvedimento agenziale n. prot. 165110/2017 ne ha definito le relative modalità attuative.
Pertanto, proprio dal 2013 è stata prevista la possibilità di cedere il credito fiscale (dal 50% all’85% delle spese sostenute) per gli interventi di risparmio energetico e, successivamente, per quelli abbinati all’antisismica, per consentire anche agli “incapienti” (meno di 8mila euro di reddito lordo annuo) di sfruttare il bonus.
La cessione del credito d’imposta, infatti, consentiva proprio di risolvere il problema dell’incapienza, ossia di permettere a chi ha pochi redditi e, di conseguenza, poche tasse, per cui non poteva detrarre nulla, di non perdere il bonus.
Per tali ragioni, nel corso degli anni la cessione si è ampliata sempre di più, tanto da essere estesa anche ai non incapienti.
Dalla formulazione originaria della norma, infatti, si è fatto un notevole passo in avanti ricomprendendo direttamente tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, oltre ai fornitori dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi agevolabili anche gli “altri soggetti privati” e “banche e intermediari finanziari” nelle sole ipotesi di cessione del credito da parte di contribuenti che ricadono nella no tax area, fino ad estendere le opportunità di cessione del credito corrispondente alla detrazione anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non circoscrivendola più a quelle relative alle parti comuni degli edifici.
Sulla scia di questa estensione della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuata ad opera della Legge di bilancio 2018, l’Agenzia delle Entrate - acquisito il parere della Ragioneria generale dello Stato per gli impatti della disciplina su debito e deficit pubblico – ha specificato alcuni aspetti della normativa.
Nella circolare n. 11/E/2018, in primo luogo, si cerca di far chiarezza sulla limitazione prevista dalla normativa circa il ricorso a banche e intermediari finanziari, riservato solo agli incapienti.
La norma, infatti, pur escludendo gli intermediari finanziari, non individua esattamente quali sono i soggetti fuori dal perimetro dei cessionari.
L’Agenzia allora precisa che sono esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e anche tutte le società classificabili nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto (ad esempio, i Confidi, con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie e quelle di cartolarizzazione).
L’unica eccezione ammessa per la cessione diretta a società finanziarie si ha nei casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, che è anche l’unico caso nel quale la legge ammette l'eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.
Viceversa, il credito può essere ceduto sia ai fornitori che hanno effettuato l'intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato.
Analogamente, la cessione dell'Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy service companies (Esco), ossia società che effettuano interventi per l'efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario, e delle Società di servizi energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.
Inoltre, si precisa anche che la cessione del credito deve intendersi limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria.
Riguardo alla decorrenza, l’Agenzia precisa che i comportamenti non conformi ai chiarimenti in esame, messi in atto prima della pubblicazione della circolare, non saranno sanzionati.
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