Al via le prenotazioni del nuovo Ecobonus. Dal 25 maggio, infatti, è nuovamente possibile prenotare sulla piattaforma www.ecobonus.mise.gov.it i contributi per l’acquisto di nuovi veicoli, auto e moto, non inquinanti. Pertanto, i contratti di vendita stipulati dalla pubblicazione del provvedimento saranno validi per la prenotazione del contributo. Tuttavia, è il D.P.C.M. pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16 maggio 2022 a definire gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Per il contributo sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024; questi rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030. Nello specifico, i 650 milioni di euro per l’anno 2022 vengono così ripartiti:
Ma vediamo nel dettaglio i diversi interventi.
Con l’articolo 2 del D.P.C.M. 6 aprile 2022 è stato previsto un contributo ad hoc per coloro che acquistano (anche in leasing) ed immatricolano in Italia – dal 16 maggio al 31 dicembre 2022 - un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (autovetture con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica entro certi limiti e un prezzo adeguato ai limiti risultanti del listino ufficiale.
Nello specifico, viene riconosciuto:
a) un contributo di 3.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:
b) un contributo di 2.000 euro (a cui si aggiungono ulteriori 2.000 euro se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5) nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:
c) un contributo di 2.000 euro solo se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5, nel caso si acquisti un veicolo di categoria M1:
Emissioni di Co2 g/Km |
Contributo con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4 |
Contributo senza rottamazione |
0-20 |
5.000 |
3.000 |
21-60 |
4.000 |
2.000 |
61-135 |
2.000 |
0 |
Possono accedere ai suddetti contributi le persone fisiche mentre le persone giuridiche, a cui è riservata una quota del 5% delle risorse stanziate per la cat.M1, possono prenotare i contributi solo per le fasce 0-20 e 21-60 g/km CO2 se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalità commerciali e se tale impiego nonché la proprietà in capo al beneficiario del contributo siano mantenute per almeno 24 mesi.
A tal fine, dovrà essere chiarito come distinguere le società di car sharing da quelle di noleggio a breve termine, per evitare contestazioni sul percepimento del bonus (specie se l'impresa svolge entrambi le attività).
Veicoli di categoria M1 - car sharing |
|
Livello di emissioni g/Km CO2 |
Riserva disponibile (ml/€) |
0-20 |
11.000.000 |
21-60 |
11.250.000 |
Ulteriori contributi hanno interessato il mondo dei motocicli e ciclomotori (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e). Per questi il contributo è differenziato in relazione al fatto che il veicolo sia elettrico o meno.
Nello specifico, per motocicli e ciclomotori di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e è previsto:
a) un contributo pari al 40% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo 2.500 euro, nel caso si acquisti un veicolo nuovo di fabbrica “non elettrico”. Il contributo è riconosciuto solo alle persone fisiche che:
b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo 3.000 euro, nel caso si acquisti un veicolo “elettrico” nuovo di fabbrica, senza procedere alla rottamazione di altro veicolo. Il contributo arriva al 40% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 4.000 euro se contestualmente all’acquisto viene consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
Esempio: vendita con "sconto" del venditore
Prezzo di vendita (prezzo di listino + optional, base imponibile) |
€ 6.000 |
Sconto totale applicato (sono inclusi tutti gli sconti applicati da parte del venditore e deve essere almeno il 5% del prezzo di vendita) |
€ 300 |
Prezzo di acquisto |
€ 5.700 |
IVA |
€ 1.254 |
Totale della fattura |
€ 6.954 |
Contributo statale Ecobonus (40% del prezzo di acquisto) |
€ 2.280 |
Totale della fattura al netto del contributo |
€ 4.674 |
Previsto un contributo ad hoc per l’acquisto di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) e di categoria N2 (massa massima fra 3,5 e 12 t). In particolare, a chi acquista in Italia – nel periodo 16 maggio - 31 dicembre 2022 - veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, è riconosciuto un contributo “differenziato” in base alla massa totale a terra del veicolo (MTT):
a) per i veicoli di categoria N1 è previsto un contributo di:
b) per i veicoli di categoria N2 è previsto un contributo di:
I contributi in esame sono concessi in favore di piccole e medie imprese (Pmi), ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.
Definizione di PMI |
Ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del DM 18 aprile 2005, sono considerate PMI le imprese che:
Per fatturato s’intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice civile. Per totale di bilancio s’intende il totale dell’attivo patrimoniale. I dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA (un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore part-time, che lavora la metà del tempo di lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta. Nel caso di impresa “associata” o “collegata” è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate. |
Definizione PMI |
Numero di dipendenti |
Fatturato |
Totale di bilancio |
Micro Impresa |
meno di 10 |
non superiore a 2 milioni di euro |
non superiore a 2 milioni di euro |
Piccola impresa |
meno di 50 |
non superiore a 10 milioni di euro |
non superiore a 10 milioni di euro |
Media impresa |
meno di 250 |
non superiore a 50 milioni di euro |
non superiore a 43 milioni di euro |
Esempio: supponiamo che la Alfa abbia acquistato un veicolo N1 elettrico con massa totale tra 1,5 e 3,5 t, al prezzo di listino di 50.000 euro (Iva esclusa), e rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 2.
Il nuovo veicolo viene utilizzato esclusivamente a fini aziendali. In tal caso, l’impresa beneficia del contributo di 6.000 euro.
Senza incentivi |
Con incentivi |
|
Prezzo di listino |
50.000 |
50.000 |
IVA (detraibile) |
+ 11.000 |
+ 11.000 |
Contributo statale |
0 |
- 6.000 |
Totale della fattura |
61.000 |
55.000 |
In generale, i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo sono i seguenti: 12 mesi nel caso di acquirente persona fisica e 24 mesi nel caso di acquirente persona giuridica. Tale requisito è previsto per l’acquisto di auto, motocicli e ciclomotori, sono esclusi i veicoli commerciali. Ai fini dell’attuazione della nuova disciplina, inoltre, ed in particolare per quanto riguarda la prenotazione degli incentivi sulla piattaforma informatica e le questioni operative specifiche, per espressa previsione dell’art. 2, comma 5, del DPCM 6 aprile 2022, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui:
Art. |
Articolo 1, commi da 1033 a 1038 della L. n. 145/2018 |
1033 |
Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale. |
1034 |
Entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello dell'automobilista. |
1035 |
Il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli non possono essere rimessi in circolazione. |
1036 |
Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. |
1037 |
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile in compensazione mediante F24, senza che si applichino i limiti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007. |
1038 |
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore. |
Art. |
Articolo 1, commi da 1058 a 1062 della L. n. 145/2018 |
1058 |
Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo statale, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato DPR 358/2000. |
1059 |
I veicoli usati di cui al comma 1058 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. |
1060 |
Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. |
1061 |
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, della L. n.244/2007. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione delle Entrate. |
1062 |
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile. |
Articolo 1, comma 656, secondo periodo della L. n. 178/2020. |
.. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo…sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali. |
La possibilità di cumulo con altri contributi nazionali è vietata per veicoli di categoria M1, N1 e N2, mentre non sono indicate restrizioni in merito alla cumulabilità con altri incentivi regionali e provinciali. Sui veicoli di categoria Le, invece, non è previsto alcun tipo di restrizioni.
Le prenotazioni dei contributi potranno essere inserite sulla piattaforma di cui alla predetta disposizione (art. 6, DM 20 marzo 2019) a far data dal 25 maggio 2022. In particolare, nella circolare del 16 maggio 2022 viene chiarito che, al momento della prenotazione, e allo scopo di “accertare” la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione le seguenti informazioni:
I moduli per le dichiarazioni sono disponibili sul sito istituzionale http://ecobonus.mise.gov.it. Sulle prenotazioni completate nella piattaforma saranno effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca.
I venditori, in particolare - al fine di accedere alle diverse tipologie di benefici - dovranno:
Fase 1 |
Prenotazione contributi |
I venditori:
|
Fase 2 |
Corresponsione contributi |
Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto. |
Fase 3 |
Rimborso al venditore dei contributi |
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo erogato. |
Fase 4 |
Recupero dell’importo del contributo |
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e, poi, recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta. |
Sul sito del Ministero dello sviluppo economico dedicato agli incentivi auto sono state fornite numerose indicazioni su come procedere per l’accesso a detti benefici fiscali.
Nella tabella che segue si segnalano le risposte che si ritengono più significative (si rimanda, in ogni caso, alla pagina https://ecobonus.mise.gov.it/faq)
Domande |
Risposte |
Quando un veicolo si definisce nuovo di fabbrica? |
Quando la sua prima immatricolazione risulta a nome dell’acquirente indicato in prenotazione del contributo. |
In caso di acquisto cointestato, chi può chiedere il contributo? |
La procedura di prenotazione consente l’inserimento di un solo nominativo legato al veicolo. Questo dovrà corrispondere all’intestatario del veicolo registrato alla Motorizzazione Civile (e non al cointestatario). Se i dati non dovessero risultare identici, potrebbe venir meno il riconoscimento del contributo. |
Può l’intestatario del veicolo nuovo rottamare un veicolo di cui è cointestatario? |
Sì, l’importante è che sia l’intestatario del vecchio veicolo a produrre la richiesta di cancellazione per rottamazione. Nel caso questa venga prodotta dal cointestatario, occorre che l’intestatario dichiari per iscritto di aver dato il consenso alla rottamazione. Questa sua autodichiarazione andrà allegata alla copia della richiesta di cancellazione per rottamazione e inserita in piattaforma durante la prenotazione del contributo. NB: se risultasse che l’intestatario del nuovo veicolo non sia né intestatario né cointestatario del veicolo rottamato, non avrà diritto all’Ecobonus. |
Per ottenere il contributo, entro quando va fatta la rottamazione del vecchio veicolo? |
Il veicolo da rottamare deve sempre essere consegnato nel momento in cui si acquista quello nuovo. Per un veicolo di categoria M1, N1 o N2 la rottamazione deve essere eseguita entro 30 giorni, per uno di categoria LE entro 15. Questo tempo deve essere calcolato all’interno dei 180 giorni concessi dalla piattaforma dal momento in cui viene aperta la pratica di prenotazione del contributo fino al suo completamento. Se si supera il limite normativo dei 180 giorni la prenotazione viene annullata da sistema. |
In caso di acquisto da parte di una società, è possibile rottamare un veicolo intestato al legale rappresentante, o a persone presenti sul camerale, o ai loro conviventi? |
No. Nel caso in cui l’acquirente corrisponda ad una società, Il veicolo da rottamare non potrà essere intestato ad un soggetto diverso dalla società stessa. |
Gli eredi di un veicolo da rottamare hanno diritto al contributo? |
Si, a condizione che l’erede subentri in tutti i diritti e obblighi facenti capo al de cuius e sia quindi intestatario del veicolo da rottamare da almeno 12 mesi. L’incentivo è riconosciuto anche se l'acquirente del veicolo nuovo è un familiare convivente dell’erede. |
Ci sono documenti nuovi da allegare in fase di prenotazione? |
Sì, il DPCM 6/4/2022 prevede il caricamento delle seguenti dichiarazioni che dovranno essere sottoscritte contestualmente all’atto di acquisto:
A questi documenti va allegata la copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. |
L’acconto da versare è obbligatorio? Se ne può fare uno solo per più prenotazioni? È previsto un importo minimo? |
Sì, per tutte le categorie di veicoli (M1, N1, N2 e Le), al momento della prenotazione, si deve versare un acconto anche nel caso in cui l’acquisto preveda un finanziamento al 100%. Ad ogni prenotazione deve corrispondere il versamento di un acconto. Quindi non è ammesso il versamento di un unico acconto per più prenotazioni. Non è previsto un importo minimo. |
Quadro Normativo |
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