Perché si configuri il vizio di eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo – sotto la specie dell’esercizio di un’attività decisoria, implicante l’adozione di una statuizione corrispondente ad un’attività provvedimentale, il cui compimento è riservato all'amministrazione – è necessario che quella statuizione abbia un contenuto corrispondente a quello del potere riservato alla p.a.
Ora, alla declaratoria di inefficacia del contratto (per annullamento dell’aggiudicazione definitiva in una gara di appalto) disciplinata ex art. 122 c.p.a., quale possibile statuizione del giudice amministrativo in presenza di determinati presupposti, non fa riscontro una figura di provvedimento amministrativo di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato nell'ambito di disciplina dei contratti pubblici, attribuito all'amministrazione. E ciò si rileva sia con riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/2006 – sotto cui si colloca la vicenda in questione – sia in relazione alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti e delle concessioni).
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, nell'ambito di una vicenda ove era stato impugnato l’esito di una gara di appalto indetta da un Comune per la manutenzione di impianti elevatori. In conseguenza di ciò, il Consiglio di Stato aveva annullato gli atti di gara e dichiarato inefficace il contratto nel frattempo stipulato tra l’Ente ed il Consorzio risultato vincitore.
Respinte dalla Corte Suprema, in tale sessione, le argomentazioni poste dal Consorzio qui ricorrente, secondo cui il Consiglio di Stato, pronunciano la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, sarebbe incorso nella violazione dei limiti esterni di giurisdizione amministrativa ed avrebbe commesso una illegittima invasione della sfera della p.a. , alla cui scelta sarebbe stato rimesso di mantenere il contratto nel pubblico interesse alla prosecuzione del servizio, oppure di procedere alla risoluzione dello stesso.
Invero - conclude la Corte con sentenza n. 7295 del 22 marzo 2017, secondo una differente e più generalizzata lettura dell’art. 122 c.d.a. (rispetto a quella prospettata dal ricorrente) - nel caso de quo, non sussistente alcun eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo per usurpazione dell’attività riservata all'Amministrazione.
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