La Corte di giustizia Ue boccia la mini Iva sui prodotti editoriali dematerializzati, ribadendo che la fornitura di libri digitali trasmessi per via elettronica costituisce una prestazione di servizi da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto ordinaria.
Lo si apprende dalla sentenza relativa alla causa C-390/15, depositata il 7 marzo 2017, a seguito di un procedimento promosso dalla Corte costituzionale polacca, su iniziativa di un difensore civico che aveva chiesto di dichiarare non conforme alla costituzione le disposizioni nazionali che escludono l'applicazione dell'Iva ridotta sulle pubblicazioni editoriali trasmesse per via elettronica.
Con la pronuncia del 7 marzo 2017, invece, la Corte Ue vuole confermare la validità della norma dell'ordinamento europeo (nello specifico l'articolo 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE) e ribadire come la stessa prevalga sul diritto interno degli Stati membri che, come nel caso specifico della Francia, prima, e dell'Italia, dopo, hanno esteso l’aliquota Iva ridotta anche alle forniture di libri digitali in formato elettronico, ovvero agli ebook.
La motivazione sottostante a tale decisione di volere diffondere la cultura attraverso la vendita di libri stampati sembra, infatti, non sottostare anche nel caso di vendita di libri su supporti informatici,
Pertanto, i giudici europei, pur ritenendo le due operazioni effettivamente comparabili tra loro, considerano giustificata la differenza di trattamento, in quanto collegata a un scopo legittimo e in quanto la misura che introduce la disparità è proporzionata a tale scopo. Nello specifico, l’esclusione dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica deve essere ricollegata alla particolare disciplina Iva per il commercio elettronico, che necessita di norme semplici e uniformi e di conseguenza di una tassazione Iva unitaria che eviti ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri o meno nella categoria dei servizi ad aliquota Iva agevolata.
Ne deriva che in assenza di una normativa esplicita al riguardo (si resta in attesa di una Direttiva UE), la fornitura di libri elettronici è da considera come una prestazione di servizi che deve essere assoggettata ad aliquota Iva ordinaria. Al momento, sottolinea la Corte, il diverso regime agevolato previsto per le cessioni di libri stampati, o comunque riprodotti su qualsiasi supporto fisico, che scontano l'aliquota ridotta, concretizza una disparità di trattamento di prodotti comparabili, che però è giustificata da esigenze di certezza del diritto e di semplificazione.
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