E’ tassabile la plusvalenza di una cessione d’azienda con patto di riservato dominio

Pubblicato il 17 novembre 2012 Tra due parti è stata conclusa un’operazione di cessione d’azienda con patto di riservato dominio, che non è stato onorato dalla società acquirente. L’acquirente non ha ottemperato al pagamento dell’intero prezzo stabilito, diviso in più tranche, solo al termine del quale il contratto si sarebbe potuto considerare concluso con il passaggio definitivo del diritto di proprietà.

La venditrice ha promosso un’azione civile per vedersi riconosciuto il mancato pagamento delle somme stabilite. Nel frattempo, però, il Fisco ha tassato la plusvalenza formatasi in capo alla stessa società venditrice anche se di fatto il corrispettivo non era stato incassato.

L’ufficio, infatti, aveva applicato il principio di competenza e non quello di cassa, ritenendo irrilevanti le vicende successive accadute tra le parti e non considerando il fatto che le somme pattuite non erano state incassate.

Il contraddittorio giunge dinanzi ai giudici della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 20098, depositata in data 16 settembre 2012, riconoscono la tassabilità della plusvalenza frutto della cessione d’azienda con patto di riservato dominio anche se l’accordo tra le parti non è stato rispettato ed il corrispettivo non pagato.

Con tale pronuncia, la Corte sottolinea che la plusvalenza frutto di una cessione d’azienda si forma nel momento in cui si conclude il contratto e non hanno rilevanza le vicende successive a tale momento: adempimento o meno degli obblighi contrattuali, estinzione dell’obbligazione per effetto di una transazione con carattere novativo o risoluzione del precedente contratto per mutuo dissenso. Pertanto, la plusvalenza viene considerata tassata anche se di fatto mai realizzata.

Tali conclusioni lasciano spazio però ad alcuni dubbi, avendo in precedenza specificato la stessa Corte (sentenza 5075/1998), che tutti gli effetti della vendita si ottengono solo dopo la conclusione del contratto, tranne che per quanto riguarda l’effetto reale, che è sempre subordinato al pagamento del corrispettivo pattuito, che di fatto sancisce il passaggio del diritto di proprietà sul bene dal venditore all’acquirente.
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