E’ reato esercitare un'attività rumorosa, se non si rispetta la quiete pubblica
Pubblicato il 10 febbraio 2015
Nell’
esercizio di professioni rumorose, il mero
superamento dei limiti di emissione fissati, si configura come
illecito amministrativo di cui alla legge 447/95, mentre integra la
contravvenzione penale di cui all’art. 659 comma 1 c.p., lo svolgimento delle
attività, in modo tale da
turbare la pubblica quiete.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n.
5735 depositata il 9 febbraio 2015, in rigetto del ricorso presentato dal gestore di una discoteca, condannato, a seguito di giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 659 comma 1 c.p.
Tra le altre censure sollevate, il ricorrente lamentava un’arbitraria riqualificazione dei fatti contestati, ricondotti, nell’imputazione originaria, nella fattispecie di cui al comma 2 medesimo art. 659 c.p.
Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha pertanto colto l’occasione per delineare in maniera più puntuale, previo ampio
excursus normativo e giurisprudenziale, l’
ambito di applicazione di
ipotesi sanzionatorie aventi
presupposti simili.
Ha stabilito, in particolare, la Suprema Corte che, con riferimento a
mestieri o attività rumorosi, si configura il solo
illecito amministrativo ex art. 10 legge 447/95, qualora si verifichi esclusivamente il
mero superamento dei limiti di emissione dalla medesima legge fissati.
Quando invece la condotta si concreti nella
violazione di disposizioni e prescrizioni dettate dalle competenti autorità, sarà configurabile la
contravvenzione sanzionata dall’art.
659 comma 2 c.p.
Infine, nel caso in cui il mestiere si svolga
eccedendo le normali modalità di esercizio, in modo da
turbare la pubblica quiete, sarà invece configurabile la violazione sanzionata dall’
art. 659, comma 1 c.p.
Nel caso di specie la Cassazione, dapprima escludendo la configurabilità del suddetto illecito amministrativo, ha riscontrato come l’attività di discoteca avvenisse spesso sino a tarda notte, ovvero ben oltre l’orario di cui all’autorizzazione amministrativa, in modo da arrecare turbamento al riposo ed alle occupazioni delle persone.
Ben può dirsi corretta, pertanto, la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 659 comma 1 c.p.