E’ reato esercitare un'attività rumorosa, se non si rispetta la quiete pubblica

Pubblicato il 10 febbraio 2015 Nell’esercizio di professioni rumorose, il mero superamento dei limiti di emissione fissati, si configura come illecito amministrativo di cui alla legge 447/95, mentre integra la contravvenzione penale di cui all’art. 659 comma 1 c.p., lo svolgimento delle attività, in modo tale da turbare la pubblica quiete.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 5735 depositata il 9 febbraio 2015, in rigetto del ricorso presentato dal gestore di una discoteca, condannato, a seguito di giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 659 comma 1 c.p.

Tra le altre censure sollevate, il ricorrente lamentava un’arbitraria riqualificazione dei fatti contestati, ricondotti, nell’imputazione originaria, nella fattispecie di cui al comma 2 medesimo art. 659 c.p.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha pertanto colto l’occasione per delineare in maniera più puntuale, previo ampio excursus normativo e giurisprudenziale, l’ambito di applicazione di ipotesi sanzionatorie aventi presupposti simili.

Ha stabilito, in particolare, la Suprema Corte che, con riferimento a mestieri o attività rumorosi, si configura il solo illecito amministrativo ex art. 10 legge 447/95, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione dalla medesima legge fissati.

Quando invece la condotta si concreti nella violazione di disposizioni e prescrizioni dettate dalle competenti autorità, sarà configurabile la contravvenzione sanzionata dall’art. 659 comma 2 c.p.

Infine, nel caso in cui il mestiere si svolga eccedendo le normali modalità di esercizio, in modo da turbare la pubblica quiete, sarà invece configurabile la violazione sanzionata dall’art. 659, comma 1 c.p.

Nel caso di specie la Cassazione, dapprima escludendo la configurabilità del suddetto illecito amministrativo, ha riscontrato come l’attività di discoteca avvenisse spesso sino a tarda notte, ovvero ben oltre l’orario di cui all’autorizzazione amministrativa, in modo da arrecare turbamento al riposo ed alle occupazioni delle persone.

Ben può dirsi corretta, pertanto, la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 659 comma 1 c.p.
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