E’ reato emettere odori nauseabondi, anche se autorizzati

Pubblicato il 24 marzo 2015 Con sentenza n. 12019 depositata il 23 marzo 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha respinto il ricorso presentato dal legale rappresentante di una s.r.l., avverso la sua condanna ex art. 674 c.p. per aver provocato emissioni di odori in atmosfera, talmente nauseabondi - sebbene conformi alle autorizzazioni - da arrecare grave molestia ai residenti della zona.

Tra le censure sollevate, lamentava il ricorrente come il Tribunale lo avesse erroneamente condannato per il suddetto reato, pur nel pacifico rispetto dei valori limite di emissione di cui alle autorizzazioni accordategli, sicché la sua condotta avrebbe dovuto essere piuttosto collocata in ambito esclusivamente civilistico.

La Cassazione ha tuttavia affermato, in proposito, come il reato di cui all’art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) sia configurabile anche in presenza di “molestie olfattive” provenienti da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (come nel caso di specie, rispettose dei limiti).

Ciò poiché non esiste alcuna normativa – ha proseguito la Corte – che preveda valori soglia in materia di odori, con la conseguente individuazione del criterio della “stretta tollerabilità” quale parametro di legalità dell’emissione.

In tal caso dunque, stante l’oggettiva impossibilità di accertare, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sulla loro tollerabilità ben può basarsi su dichiarazioni testimoniali che non siano tuttavia espressione di valutazioni meramente soggettive.

E che nel caso in questione, le emissioni odorose fossero moleste, è pacificamente dimostrato dalle dichiarazioni di numerosi testi – abitati nella zona circostante la torrefazione – che avevano riferito di un terribile odore di caffè bruciato, soprattutto in determinate ore, tale da provocare nausea e talvolta anche vomito, con iniziale immissione di fumo nero nelle loro abitazioni.
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