E-mail forma piena prova se non viene disconosciuta

Pubblicato il 14 maggio 2018

Quale valenza hanno le e-mail a livello probatorio?

Lo hanno, da ultimo, ricordato i giudici della Sesta sezione civile della Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 11606 del 14 maggio 2018.

In questa, è stato puntualizzato che la e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Ciò, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p), del Codice dell'amministrazione digitale.

L'e-mail, quindi, anche se priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'articolo 2712 del codice civile, e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Nella vicenda specificamente esaminata, è stata confermata la conclusione con cui i giudici di appello avevano ritenuto dimostrata l'esistenza di un rapporto contrattuale nonchè verificato l'importo del credito azionato con un decreto ingiuntivo.

Questo, in considerazione di una e-mail in cui il socio di una Snc si era impegnato a rientrare dalla esposizione debitoria della società, espressamente ivi quantificata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

03/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

03/04/2025

Corte UE, rimozione dal registro IVA. Principi

03/04/2025

Diritto di superficie su terreni agricoli, nuova aliquota al 9% per gli atti costitutivi

03/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

03/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy