Vengono rese indicazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate con risposta n. 570 del 30 agosto 2021, sull’applicazione del secondo periodo dell'articolo 19, DPR n. 642/1972, il quale stabilisce che arbitri, funzionari e pubblici ufficiali “non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del decreto”. Tali soggetti sono tenuti ad inviare gli atti in parola, per la loro regolarizzazione, agli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
La normativa citata deve essere vista alla luce dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica: l'articolo 12-novies, DL n. 34/2019 prevede che l'Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio sulle quali non è stato apposta l'imposta di bollo, ma che è dovuta. Inoltre, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, occorre comunicare al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta, della sanzione e degli interessi da corrispondere.
Il decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2020 ha dettato le istruzioni riguardanti le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e l’individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata. A seguito del ricevimento della comunicazione dell’Agenzia recante il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI, il contribuente è tenuto ad adempiere al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Se non provvede, l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa e degli interessi.
Da parte sua l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con provvedimento del 4 febbraio 2021 specificando che in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, viene trasmessa al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale (Inipec), contenente:
In conclusione, le fatture elettroniche inviate attraverso SdI non riportanti l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo anche se dovuto, se ricevute da arbitri, funzionari e pubblici ufficiali, non vanno inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione. Questa sarà attuata con le modalità previste dal suddetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021.
Si specifica nella risposta n. 570/2021 che ciò vale per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio; in casi diversi, sono ancora applicabili le procedure di regolarizzazione ex articoli 19 e 31, DPR n. 642/1972.
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