La conseguenza dello scarto di una fattura elettronica da parte del sistema di interscambio (Sdi) viene illustrata dall’agenzia delle Entrate.
Il principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019 fa il punto sulla mancata emissione della fattura elettronica perché scartata dallo Sdi.
Come indicato nel provvedimento agenziale prot. 89757 del 30 aprile 2018, attuativo dell’articolo 1 del Dlgs n. 127/2015, modificato dal provvedimento prot. 164664 del 30 maggio 2019, la fattura elettronica o il lotto di fatture elettroniche scartate dal Sistema di interscambio (Sdi) devono essere considerati non emessi. Va precisato che è possibile, nei 5 giorni successivi al ricevimento della notifica di scarto, correggere l’errore segnalato e riemettere la fattura trasmettendola a Sdi (circolare n. 13/2018).
Se non si procede in tal senso, la mancata emissione della fattura nei termini previsti, da equiparare alla tardività dell’adempimento, determina l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’articolo 6 del Dlgs n. 471/1997, che sono, per ogni violazione:
Il principio di diritto n. 23/2019 fa presente che si applicano, non in via cumulativa ma alternativa tra loro, gli istituti del concorso di violazioni e continuazione e del ravvedimento operoso.
Va sottolineato che l’articolo 10, comma 1, DL 119/2018, con riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019), ha stabilito che le sanzioni suddette:
In sostanza:
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