Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 26 febbraio 2021, ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Dlgs di recepimento delle modifiche agli obblighi Iva sul commercio elettronico diretto ed indiretto.
Si tratta del recepimento delle direttive 2017/2455/Ue e 2019/1995/Ue, riguardanti:
Le nuove regole saranno in vigore dal 1° luglio 2021.
Le novità apportate attengono al pacchetto e-commerce con l’intento di rendere meno onerosi gli obblighi in materia di Iva per le imprese del settore che effettuano scambi transfrontalieri.
Emerge, fra tutte, la previsione di un’unica soglia a livello Ue, pari a 10.000 euro, al di sotto della quale la prestazione Iva rimane imponibile nello Stato di appartenenza. Superato l’importo, l’imposta si applica nello Stato di destinazione.
Viene esteso l’ambito di operatività semplificata del MOSS (ridenominato OSS o “One Stop Shop”) alla generalità delle prestazioni di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Applicando tale regime, dunque, l’Iva verrà assolta in un solo Stato Ue, senza obbligo di identificarsi nello Stato dell’acquirente e i soggetti passivi potranno beneficiare di semplificazioni per quanto concerne gli obblighi documentali.
Disposto anche un termine più ampio per il pagamento dell'Iva e per la presentazione della dichiarazione trimestrale: non più il 20, ma l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre.
Altre disposizioni riguardano le vendite a distanza facilitate attraverso l’uso di interfacce elettroniche (Marketplace). Le imprese che effettuano tali transazioni saranno considerate direttamente responsabili dell'applicazione dell'Iva per le seguenti cessioni:
In tali situazioni, il soggetto passivo:
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