DVR, misure più stringenti per evitare infortuni

Pubblicato il 09 febbraio 2021

Al fine di evitare il rischio di infortuni nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha il dovere di andare oltre il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Ciò significa che il datore di lavoro deve porre in essere una serie di misure, a prescindere dal contenuto del DVR, che possano ridurre al minimo gli eventi di infortunio.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4075 del 3 febbraio 2021, evidenziando ancor di più la posizione di garanzia del datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro.

DVR, la vicenda

Il caso riguarda un datore di lavoro condannato sia in primo che secondo grado di giudizio, in quanto responsabile di un grave infortunio occorso ad un proprio dipendente apprendista.

Il lavoratore, in particolare, dopo essersi posizionato sulla cabina ascensore per svolgere un intervento di manutenzione, poiché non riusciva a compiere da solo l'operazione necessaria, aveva chiesto al dipendente apprendista di portarsi anche lui sul tetto della cabina.

La struttura non ha retto il peso di entrambi i lavoratori, che sono precipitati fino al piano terra causando l'infortunio in questione.

È da specificare che in occasione di altri interventi simili era stato adottato un ulteriore sistema di sicurezza, costituito dall'ancoraggio dell'ascensore alle relative guide mediante apposito paranco di sicurezza. Tale sistema di sicurezza non era disponibile nel giorno dell'infortunio sul posto di lavoro.

DVR, necessario valutare tutti i rischi

La Cassazione non ha accolto la difesa del datore di lavoro, poiché la circostanza non mutava i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei lavoratori da lui dipendenti.

Tra l’altro, evidenziavano gli ermellini, non è stata favorevolmente accolta la circostanza che il DVR non contemplasse il rischio specifico connesso alla riparazione di ascensori in cui vi fosse stata la necessità di lavorare sul tetto della cabina come piano di lavoro. Infatti, si tratta di presidi che il datore di lavoro, comunque, aveva l'obbligo di porre in essere.

In conclusione, non è stata ritenuta causa esimente da responsabilità la circostanza che, come nel caso di specie, il DVR non avesse previsto specificamente tale rischio in quanto è obbligo del datore di lavoro adottare le idonee misure di sicurezza relative ad un rischio non contemplato.

Il datore di lavoro, infatti, ha agito in violazione degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede l’obbligo di valutare “tutti i rischi”.

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