Il Decreto del “Fare” ha operato rilevanti variazioni alla normativa relativa al Durc. Prima fra tutte l'estensione della validità del documento che passa da 90 a 120 giorni: la modifica ha effetto solo per i Durc rilasciati a decorrere dal 21 agosto 2013. Il medesimo documento, poi, mantiene la sua validità anche per le fasi che portano alla stipula; è però necessario acquisire nuovamente il Durc per il saldo finale. A chiarire l'applicazione delle nuove regole è giunta la circolare del ministero del Lavoro n. 36 del 6 settembre 2013.
Con la
riscrittura - ad opera dell'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 convertitocon L.n. 98/2013 (c.d. Decreto del “Fare) - delle disposizioni relative al
Durc
contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010, sono state
effettuate importanti semplificazioni
amministrative in ordine alla durata
del documento di regolarità contributiva ed alla sua utilizzabilità
nei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Sul punto,
offre il suo intervento chiarificatore il ministero del Lavoro, con
circolaredel 6 settembre, n. 36.
VALIDITA'
Il Decreto
del Fare allunga la vita al Durc disponendo che la sua validità
passi da 90 a 120 giorni (la durata di 180 giorni, fissata
in origine dal dl n. 69, è stata ridotta a 120 durante la fase della
conversione in legge) dalla data del
rilascio.
La
circolare fa presente che, essendo la disposizione introdotta in sede
di
approvazione della legge n. 98 – entrata in vigore il 21 agosto - i 120 giorni di validità si possono
applicare solamente ai Durc rilasciati dopo il 21 agosto.
Quelli
emessi prima di tale data possono contare su una validità di 90 giorni.
La
validità del Durc pari a 120 giorni trova una limitazione per il settore dei lavori edili in ambito privato:
la norma ha effetto solo fino al 31
dicembre 2014.
Invece, la
validità di 120 giorni dal rilascio trova applicazione anche ai casi di
fruizione dei benefici
normativi e contributivi in materia
di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni
previsti
dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale.
ACQUISIZIONE
DEL DURC
Non meno
importante appare la modifica, legata alla validità, relativa all'effettuazione delle verifiche del
documento di regolarità.
Il comma 4
dell'articolo 31 del D.L. Fare indica, per i contratti pubblici di
lavori,
servizi e forniture, gli stadi in cui viene richiesto un Durc in corso
di
validità.
Pertanto,
si legge che
amministrazioni
aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori,
altri
soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (soggetti di
cui all'art. 3, comma
1, lett. b), D.P.R. n. 207/2010)
↓
acquisiscono
d'ufficio il Durc in corso di
validità
↓
1. per
la verifica della dichiarazione sostitutiva del requisito circa l'inesistenza di violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali
2. per l’aggiudicazione
del contratto
3. per la stipula
del
contratto
4.
per il pagamento degli
stati avanzamento dei lavori (Sal) o
delle prestazioni relative a servizi e forniture;
5.
per il certificato di
collaudo, il certificato di
regolare
esecuzione, il certificato di verifica
di conformità, l’attestazione di regolare
esecuzione, e il pagamento del saldo
finale.
In
relazione agli stadi indicati, le nuove disposizioni normative
stabiliscono che
il
Durc acquisito per il punto 1. - inesistenza di
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali – se ancora valido,
può essere
utilizzato, anche per l’aggiudicazione del contratto e per la stipula.
Quindi,
amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti
aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e
stazioni
appaltanti, non devono più richiedere un
nuovo Durc ma usano, per
l'aggiudicazione e la stipula del contratto, quello acquisito per la
verifica
citata, purché ancora valido.
--
ATTENZIONE: la circolare n. 36 precisa che, in questo caso, la durata
pari a 120 giorni
del documento inizia
non dalla data del suo rilascio bensì dalla
data, riportata nel Durc, di verifica della
dichiarazione sostitutiva. --
Inoltre,
è stato previsto che il medesimo Durc, acquisito per i casi suindicati,
sia
efficace anche per contratti pubblici diversi da quelli per i
quali è stato
richiesto.
Giunti
alla stipula del contratto, con riferimento agli stadi successivi – pagamento
Sal, certificato di collaudo, regolare esecuzione - il Durc va acquisito non già dal momento
di conclusione del
contratto ma solo se si rende necessario,
in quanto si verificano le fattispecie di cui ai punti 4. e 5.
Il
terzo stadio, rappresentato dal pagamento
del saldo finale, è cosa a sé: per esso va
sempre acquisito un nuovo Durc.
In
conclusione, amministrazioni
aggiudicatrici,
organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti
aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, non devono
acquisire ad ogni fase contrattuale e per ogni operazione da compiere
(pagamenti Sal, certificato di collaudo, certificato di regolare
esecuzione,
certificato di verifica di conformità) nuovi Durc, se quello esistente
è ancora
valido.
Solamente
per la fase relativa al pagamento del saldo finale – ultima fattura - é
necessario possedere un nuovo documento di regolarità contributiva.
Nel caso
di rilascio di autorizzazione al subappalto – dispone il D.L. Fare –
deve esser
acquisito un Durc in corso di validità.
IRREGOLARITA'
Il D.L. n.
69/2013 interviene anche nella fase di verifica per il rilascio del
Documento,
rendendola più snella.
Di fronte all'insussistenza dei requisiti richiesti
per la concessione del Durc, l'Ente che lo deve emettere, deve invitare l'interessato a
regolarizzare la propria posizione.
L’invito sarà rivolto utilizzando la Pec.
L'interessato
può essere avvisato anche tramite il consulente del lavoro o altro
professionista abilitato.
Nell'avviso:
> deve
essere riportato il motivo che ha dato
causa alla irregolarità
> deve
essere assegnato un periodo non
superiore a 15 giorni, entro il
quale regolarizzare la posizione.
Si
specifica che tale metodologia deve essere osservata per le verifiche
operate
in sede di rilascio del Durc anche nel
settore privato.
Altro
punto interessante è quello che riguarda la presenza,
nel Durc ottenuto da amministrazioni
aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori,
altri
soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti, di irregolarità contributive relative ad
uno o più soggetti utilizzati per la realizzazione dei contratti di
appalto.
Le
stazioni appaltanti e gli altri soggetti sono ammessi a
trattenere
direttamente dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle
inadempienze ed a versarlo direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi
o alla cassa edile, operando, quindi, una compensazione tra
debiti e
crediti.
Tale
ultima disposizione si applica, altresì, alle erogazioni di
sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici – compresi
benefici
e sovvenzioni comunitari per la realizzazione di investimenti - da
parte della
P.a., quando è disposta l'acquisizione del Durc.
ALTRE
NOVITA'
→ Si
stabilisce che si deve procedere a rilasciare il Durc ogni
qual volta
sussista una certificazione attestante la sussistenza e l'importo di
crediti
certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, di importo almeno pari ai versamenti contributivi
accertati e
non ancora versati dal soggetto. Pertanto è necessario che il debito
contributivo venga interamente saldato.
Si ricorda
che la L. n. 94/2012 prevedeva la possibilità della compensazione solo
in
presenza di determinati debiti: erariali, regionali e locali, nonché
per
contributi assistenziali e previdenziali.
→ Viene eliminato l'obbligo di richiedere il Durc
in caso di lavori privati di
manutenzione in edilizia realizzati senza
ricorrere a imprese, direttamente in economia dal
proprietario
dell'immobile. Si tratta di lavori affidati da un privato a maestranze
o
lavoratori autonomi, senza l'intervento di imprese edili, per
effettuare
piccoli lavori di manutenzione alla proprietà.
→ Le
imprese beneficiarie di agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo
per la
realizzazione di investimenti produttivi, dovranno essere in regola con
i
versamenti contributivi. E' infatti previsto che la P.a. o i gestori
pubblici o
privati acquisiscano il Durc in sede di concessione alle imprese di
tali
benefici. Si precisa che, in tale ipotesi, il documento deve essere
rilasciato in
data non anteriore a 120 giorni.
QUADRO DELLE NORME |
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - L. 6 luglio 2012, n. 94 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 20 agosto 2013, n. 98 - Circolare ministero Lavoro 6 settembre 2013, n. 36 |
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