Ai sensi dell’art. 54 della Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017), in caso di definizione agevolata di debiti contributivi ed in presenza degli altri requisiti di regolarità previsti dall'articolo 3 del D.I. 30 gennaio 2015, il DURC è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata.
Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
Per quanto sopra:
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