Ripristinati i criteri ordinari di validità del Durc online. Infatti, a decorrere dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica, analogamente a quelle pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano l’ordinaria validità pari a 120 giorni. Viene confermato, quindi, che la proroga di cui all’art. 103, co. 2, del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), con riguardo ai Durc online, deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano la propria validità fino al 15 giugno 2020.
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 2510 del 18 giugno 2020.
L’art. 103, co. 2, del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) ha previsto che:
Il Durc si intende incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione. Pertanto, i Durc online che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc.
Successivamente, in fase di conversione in legge del citato decreto legge, è stato sostituito il testo prevedendo che:
Il D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) all’art. 81, diversamente, ha chiarito che s’intendono esclusi da quest’ultima novità i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. Il dietrofront è stato reso noto dall’INPS, con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020.
In conseguenza del nuovo impianto legislativo, l’INPS ha aggiornato la funzione di <Consultazione> della procedura Durc online, escludendo dalla consultazione i documenti - con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 - che hanno conservato la validità fino al 15 giugno 2020.
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