La famiglia Pigioni è stufa di stare in affitto e finalmente sembra essere arrivato il momento di potersi costruire una casetta. Il vecchio terreno agricolo ereditato dallo zio Lamberto è diventato edificabile grazie al nuovo piano regolatore comunale.
Vengono subito allertati il geometra, l’ingegnere e il geologo; cominciano le trafile all’ufficio Urbanistica, si cercano quante più informazioni possibili sull’impresa da contattare per l’esecuzione dei lavori. La ditta prescelta non è molto conosciuta in zona, ma il geometra ha tranquillizzato i coniugi Pigioni: “Ormai, grazie al DURC, si evitano brutte sorprese: il Comune lo acquisisce direttamente e voi potete dormire sonni tranquilli”.
I coniugi danno avvio ai lavori di costruzione: ci sono fior di professionisti che controllano gli aspetti tecnico-normativi e poi il Comune, attraverso il DURC, garantisce l’assolvimento degli obblighi legislativi, fiscali, previdenziali e assistenziali da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.
Quando gli ispettori del lavoro entrano in cantiere e si accorgono che l’impresa costruttrice non è in possesso di DURC regolare, non possono far altro che adottare un provvedimento di prescrizione nei confronti dei coniugi Pigioni per non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (art. 90 comma 9 D.lgs. 81/2008). “Ma come? Non dovevamo dormire sonni tranquilli? Il Comune non acquisisce direttamente il DURC?” (art. 14 comma 6-bis del D.L. n. 5/2012 conv. con mod. in L. 35/2012).
Gli ispettori spiegano ai coniugi che il doppiopesismo, purtroppo, è una disciplina largamente praticata dalle nostre parti. In effetti, pur essendovi uno specifico obbligo normativo, nulla accade all’ente comunale che non ha richiesto il DURC. Il privato cittadino viene invece sanzionato, peraltro con un provvedimento di natura penale.
In attesa che il DURC sia richiedibile online, ai coniugi Pigioni non rimane che continuare a versare l’affitto, investire soldi nella costruzione della nuova casa e pagare il verbale ispettivo: un affarone!
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".