Con circolare n. 33 del 2 novembre 2016, il Mistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito precisazioni in merito al nuovo D.M. 23 febbraio 2016, relativo al DURC on line, che ha modificato il D.M. 30 gennaio 2015.
Innanzitutto il D.M. chiarisce l’ambito di intervento delle Casse Edili nei casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e l’effettiva applicazione del CCNL del settore edile.
La verifica sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa Edile va fatta anche per le imprese che, anche se classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto.
Le nuove modifiche estendono l’ambito di applicazione della condizione di regolarità anche alle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi.
Sottolinea la circolare ministeriale che il D.M. non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi della condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, per cui l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
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