DURC on line Semplificazioni

Pubblicato il 01 febbraio 2017

Con D.M. del 23 febbraio 2016 sono stati modificati n. 2 articoli del D.M. 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line.

Con circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, l’INPS ha fornito le proprie indicazioni.

Edilizia

Il primo periodo dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015, come modificato prevede che i soggetti possano verificare in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili.

Come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 33/2016 con tale modifica il Legislatore, sul presupposto che l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, ha voluto estendere la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate ai fini previdenziali nel settore edile anche a quelle che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto.

In merito, il Ministero ha, inoltre, precisato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di INAIL e INPS saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Casse edili.

Imprese soggette a procedure concorsuali

Con riferimento alla verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali, la circolare specifica che, ai fini dell’attestazione di regolarità, in base a quanto disposto al comma 5 dell’art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015, l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

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