Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 ha ricordato che, come chiarito dal comma 1, art. 5, D.I. 30.1.2015, in caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (L.F.), l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all’art. 161 del citato R.D. sia prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge, con scadenza anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese.
L’attestazione di regolarità è subordinata ai contenuti del piano concordatario contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato e, pertanto, con riguardo agli Istituti ed alle Casse edili, espliciterà la modalità di definizione dell’esposizione debitoria maturata alla data di pubblicazione del ricorso di cui all’art. 161 della L.F.
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