Duplicati di patente, fattura solo su richiesta
Pubblicato il 02 settembre 2014
Con la pubblicazione, sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 201 del 30 agosto 2014, del
decreto 8 agosto 2014 del ministero dell’Economia e delle Finanze, l'
esenzione dalla fatturazione per cessioni e prestazioni di servizi al pubblico caratterizzate da “uniformità, frequenza e importo limitato” tali da rendere gravosa l’osservanza dell’obbligo contabile (articolo 22 del Dpr
633/1972), viene estesa ad altre 2 operazioni.
Si tratta di servizi resi da concessionari che hanno stipulato un contratto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:
- servizi di
stampa e recapito dei duplicati di patente;
- servizi di
gestione e rendicontazione dei versamenti effettuati, dall’utenza, per pratiche riguardanti i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.
La
fattura è d'obbligo solo se richiesta dal cliente entro e “non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”.