DSU presentate dopo l’1 settembre 2019, variata la validità

Pubblicato il 13 settembre 2019

È stata nuovamente variata la validità delle DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) finalizzate alla determinazione dell’ISEE. La novità, introdotta recentemente dall’art. 7 del D.L. n. 101/2019, che modifica quanto contenuto nel cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), riguarda esclusivamente le DSU presentate successivamente al 1° settembre 2019.

A comunicare le modifiche intervenute per effetto del D.L. n. 101/2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, è stato l’INPS con il comunicato stampa del 12 settembre 2019.

DSU 2019, quanto dura il periodo di validità?

Come appena accennato, la durata di validità delle DSU presentate successivamente al 1° settembre 2019 è stata modificata. Infatti, grazie all’intervento legislativo su menzionato tali DSU avranno validità dalla data di presentazione fino al 31 dicembre 2019.

Per la loro elaborazione, saranno presi a riferimento i redditi percepiti nel 2017 e i patrimoni posseduti al 31 dicembre 2018.

DSU 2020, nuovi termini di validità

Dal prossimo anno, le DSU avranno validità a partire dalla data di presentazione fino al 31 dicembre, mentre i redditi percepiti e i patrimoni posseduti presi a riferimento saranno quelli di 2 anni prima. Per il 2020, quindi, i redditi e i patrimoni di riferimento saranno quelli del 2018.

Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi ed i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2020, varia l’anno di riferimento dei patrimoni e redditi della DSU, che si riferiscono al secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Pertanto:

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