Quest'anno il legislatore è intervenuto più volte in materia di ISEE al fine di modificare il periodo di validità della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), nonché gli anni di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella stessa. Ultimo intervento in ordine cronologico è l’art. 7 del D.L. n. 101/2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, che ha apportato una rilevante variazione all’art. 4-sexies del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, modificando nuovamente l’art. 10, co. 4 del D.Lgs. n. 147/2017.
A comunicare le modifiche intervenute per effetto del predetto decreto legge è stato l’INPS, con il messaggio n. 3418 del 20 settembre 2019.
Le novità legislative hanno confermato a regime la variazione del periodo di validità della DSU stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la stessa è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, così che la durata delle dichiarazioni dal 1° gennaio 2020 coincida con l’anno solare.
Dal 1° gennaio 2020, la norma ripristina il puntamento dei redditi al secondo anno precedente, superando il riferimento all’aggiornamento all’anno precedente che era stato previsto dal D.Lgs. n. 147/2017, a decorrere dal 1° settembre.
Sempre a partire dal nuovo anno, varia l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU. In particolare, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi ed i patrimoni della DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”, ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).
Pertanto:
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