Droghe diverse, reato unico e continuazione

Pubblicato il 08 aprile 2014 Con la soppressione della distinzione tra “droghe pesanti e “droghe leggere” operata dalla Legge n. 49/2006 (cosiddetta Legge Fini-Giovanardi), la contestuale detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti integra un unico reato e non una pluralità di reati in continuazione tra loro.

Ne consegue che il giudice, in un contesto come quello descritto, non possa applicare aumenti di pena a titolo di continuazione.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione con la sentenza n. 15483 del 7 aprile 2014.

Illegittimità costituzionale e aumento di pena

Si rammenta che la parificazione, ai fini sanzionatori, tra droghe pesanti e leggere contenuta nella citata Legge n. 49/2006 è stata tuttavia dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 23/2014 con conseguente ripristino della precedente normativa, la Legge Vassalli-Jervolino (consulta anche l'articolo di Punto&Lex: "Incostituzionalità della Legge Fini-Giovanardi. Da applicare, in ogni caso, la norma più favorevole al reo").

Allo stato, dunque, un'unica condotta di spaccio potrà prevedere l'aumento di pena per continuazione se riguarda più tipi di droga.
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