Droga occasionale ed esiguo quantitativo. Non punibilità per tenuità del fatto

Pubblicato il 28 agosto 2019

E’ stata confermata dalla Cassazione la decisione con cui il Tribunale aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un uomo, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cannabis sativa.

Nella specie, la punibilità era stata esclusa per particolare tenuità del fatto.

Tale statuizione era stata impugnata, in sede di legittimità, dal Procuratore della Repubblica, che asseriva un’erronea applicazione dell'art. 131-bis del Codice penale.

Doglianza, tuttavia, ritenuta infondata dalla Terza sezione penale la quale, con sentenza n. 36447 del 27 agosto 2019, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Nella specie - si legge nella decisione degli Ermellini - il giudice di merito aveva ritenuto applicabile la causa di esclusione della punibilità rimarcando l'occasionalità della condotta e l'esiguo quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dall'imputato.

Da tali elementi, era stato desunto che si trattasse di un'offesa al bene giuridico “di particolare tenuità”.

Dette argomentazioni sono state ritenute dalla Suprema corte “congrue e prive di illogicità” e sottratte, come tali, al sindacato di legittimità.

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