Lo spaccio di droga, organizzato durante l'attività lavorativa, costituisce giusta causa di licenziamento. La detenzione di stupefacenti per uso personale, invece, potrebbe non giustificare il recesso.
Nell'articolo, l'analisi di due decisioni della Corte di cassazione in tema di licenziamento disciplinare per possesso o spaccio di droga.
Con l'ordinanza n. 12306 del 7 maggio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di un licenziamento disciplinare per detenzione di droga. Nel caso esaminato, un dipendente era stato licenziato dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante un controllo stradale, con conseguente denuncia per detenzione a fini di spaccio.
Nel diritto del lavoro, la giusta causa di licenziamento si riferisce a una condotta del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo. Tale concetto è disciplinato dall'art. 2119 del Codice Civile e prevede che il comportamento del dipendente sia di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.
Il caso in esame riguardava il licenziamento disciplinare di un lavoratore, trovato in possesso di sei grammi di eroina durante un controllo stradale. A seguito di questo episodio, era stato avviato un procedimento disciplinare che aveva portato al licenziamento per giusta causa.
La Corte d'Appello aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ritenendo che la detenzione fosse per uso personale e non vi fosse prova del fine di spaccio. Le conclusioni dei giudici di secondo grado sono state confermate dalla Corte di Cassazione, che ha respinto i motivi di impugnazione promossi dalla ricorrente datrice di lavoro.
La Corte di Cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro e confermato che la condotta del lavoratore non costituiva giusta causa di licenziamento.
Diversa la vicenda giudiziaria di cui si è occupata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 12098 del 6 maggio 2024. In questo caso si trattava di un lavoratore, licenziato per giusta causa in seguito a una condanna penale per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il licenziamento era stato contestato per via delle telefonate effettuate dal lavoratore durante l'orario di lavoro al fine di organizzare le attività di spaccio.
Questo caso si distingue dai semplici casi di detenzione di droga poiché coinvolge atti criminali organizzati idonei a compromettere il rapporto fiduciario tra il lavoratore e il datore di lavoro.
La Corte d'appello di Roma aveva confermato la legittimità del licenziamento, decisione contro la quale il dipendente aveva presentato ricorso in Cassazione. Il ricorso è stato definitivamente rigettato dalla Corte di Cassazione.
Nella vicenda esaminata, la Cassazione ha confermato la presenza di una giusta causa di licenziamento. La gravità dei fatti, legati sia al comportamento lavorativo che extralavorativo, giustificava la rottura del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente.
La Corte d'Appello aveva operato una corretta valutazione della proporzionalità della sanzione: la gravità dei comportamenti giustificava il licenziamento per giusta causa.
Sintesi dei Casi | Questioni Dibattute | Soluzione della Corte di Cassazione |
Licenziamento per Detenzione di Droga Un dipendente è stato trovato in possesso di sei grammi di eroina durante un controllo stradale. | - Legittimità del licenziamento per detenzione di droga per uso personale. - Rilevanza della detenzione per uso personale sul rapporto fiduciario. | La Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento, confermando che la detenzione per uso personale non costituisce giusta causa di licenziamento. |
Licenziamento per Spaccio di Droga Un lavoratore è stato licenziato per giusta causa in seguito a una condanna penale per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga, organizzato durante l'orario di lavoro. | - Legittimità del licenziamento per giusta causa per spaccio di droga organizzato durante l'attività lavorativa. - Proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta. | La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento, riconoscendo che la gravità del comportamento giustifica la rottura del vincolo fiduciario. |
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