E' legittimo che il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, intimi un secondo licenziamento al dipendente per una diversa causa o motivo.
Quest'ultimo recesso resta del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, producendo effetti solo nel caso in cui il precedente venga riconosciuto invalido o inefficace
Entrambi gli atti di licenziamento sono, di per sé, astrattamente idonei al raggiungimento dello scopo di risolvere il rapporto di lavoro.
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 2274 del 23 gennaio 2024, dopo aver evidenziato come, sul piano del diritto sostanziale, sia legittima l'intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato.
Il nesso di diritto sostanziale tra i due licenziamenti - ha altresì precisato il Collegio di legittimità - cessa nel momento in cui vi sia pronuncia definitiva sul primo licenziamento che:
In ogni caso, è evidente che la definizione stabile dell’assetto sostanziale non può che dipendere dal formarsi del giudicato sull’assetto del primo licenziamento.
L’inefficacia del secondo licenziamento, ossia, non può essere giudizialmente dichiarata sulla base di un dato provvisorio, quale derivante dalla pronuncia ancora impugnabile resa sul primo licenziamento.
In tale contesto, quindi, se il giudizio sul primo licenziamento non si sia ancora concluso con sentenza passata in giudicato, il giudice del secondo licenziamento è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità di esso e non sul nesso tra lo stesso ed il primo: quel nesso, infatti, si definisce solo al momento finale del giudicato formatosi sul primo licenziamento.
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