Doppia rivalutazione per i terreni dominicali ed agrari ai fini della determinazione delle imposte sui redditi
Pubblicato il 07 maggio 2013
La maxi
circolare dell’agenzia delle Entrate n. 12 del 3 maggio 2013 contiene, tra le altre precisazioni, alcuni chiarimenti riferiti alla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario stabilita dall’articolo 1, comma 512 della Legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012).
La citata rivalutazione, prevista ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires) e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, è operata, per entrambi i tipi di reddito, con l’aliquota del 15 per cento. Per i redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione prevede, invece, un’aliquota del 5 per cento.
Le rivalutazioni sia del 15 che del 5 % - spiega la circolare – devono essere applicate sull’importo risultante dalla rivalutazione a sua volta operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della Legge n. 662/1996 secondo cui, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
In definitiva, per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi dovranno essere determinati effettuando in sequenza le due citate rivalutazioni.