Le informazioni relative ad attività di polizia giudiziaria conclusasi con provvedimento di archiviazione – compresi i dati della persona sottoposta a indagini penali – sono conservati per venti anni nella banca dati della Polizia.
Questo ai sensi dell’articolo 10, terzo comma, lettera f) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 15/2018 che fissa, appunto, in venti anni dall’emissione del provvedimento di archiviazione, il termine per la conservazione dei dati.
Detta disposizione, di natura sostanziale, si applica anche alle fattispecie in cui l’acquisizione dei dati e delle informazioni e la proposizione dell’istanza di cancellazione abbiano avuto luogo in epoca anteriore all’entrata in vigore del regolamento.
Nel caso, poi, che sia trascorsa solo la metà del predetto periodo (ossia 10 anni), la tutela dell’interessato rimane affidata, ai sensi del secondo comma dell’articolo 10 citato, all’accessibilità dei dati da parte dei soli operatori a ciò abilitati.
E’ così che la Prima sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza n. 21362 del 29 agosto 2018, ha risolto una questione lei sottoposta in riferimento al quadro normativo vigente in tema di privacy, sulla base della disciplina regolamentare sopravvenuta.
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