Secondo le Sezioni unite di Cassazione, la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.
Ed infatti, la donazione di un bene altrui, anche se non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa.
Questo, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.
L’animus donandi assume, infatti, rilievo causale e deve essere precisamente delineato nell’atto pubblico; in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall’altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l’obbligazione di procurare l’acquisto del bene dal terzo.
E’ questo il principio di diritto enunciato dal massimo Collegio di legittimità nel testo della sentenza n. 5068 depositata il 15 marzo 2016.
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