L’articolo 37, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, cd. Decreto “Sempilficazioni", sancisce, con dichiarato scopo di favorire il percorso di semplificazione e di maggior efficacia delle comunicazioni telematiche fra imprese, professionisti e pubblica amministrazione, l’obbligo per imprese e professionisti di comunicare entro il 1° ottobre 2020, al registro delle imprese e agli Ordini professionali, il proprio domicilio digitale” (Indirizzo di posta elettronica certificata). Alla mancata trasmissione della comunicazione entro la predetta scadenza, seguirà:
Le imprese di nuova costituzione avranno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese il domicilio digitale, in mancanza la domanda sarà sospesa fino a quando non verrà integrata la comunicazione di cui sopra, senza incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 2630 e 2194, Cod. Civ.
Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva un domicilio digitale inattivo, anche dietro segnalazione, chiede all’impresa, sia essa in forma societaria, che individuale, di provvedere nel termine perentorio di 30 giorni all’indicazione di un nuovo domicilio digitale. In caso di mancato riscontro il Conservatore procederà con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese.
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