Il giudice può in ogni caso disporre gli arresti domiciliari - e non per forza optare per la più grave custodia carceraria – anche qualora il richiesto braccialetto elettronico non sia disponibile.
Più precisamente, il giudice investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia carceraria con la predetta misura, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze da soddisfare nel caso concreto.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, risolvendo la dibattuta questione circa le conseguenze dell’indisponibilità del sistema elettronico di controllo.
Deve negarsi - chiariscono in proposito le Sezioni Unite con sentenza n. 20769 del 19 maggio 2016 – l'esistenza di qualsiasi automatismo nella scelta della misura. In altre parole, l’applicazione della misura inframuraria o quella meno grave degli arresti domiciliari semplici, non è automaticamente ricollegabile all'accertata indisponibilità del dispositivo elettronico, ma necessita di un previo apprezzamento del giudice circa le esigenze cautelari da soddisfare in concreto.
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