Tutto pronto per l’integrazione delle domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza (RdC/PdC) inviate nel mese di marzo 2019. A tal fine, l’INPS informa che lo scorso 4 ottobre 2019 – come anticipato con il messaggio n. 3568 del 2 ottobre 2019 – sono stati inviati 519.586 sms per avvisare i percettori dei predetti benefici economici che hanno presentato la domanda nel mese di marzo, della possibilità di integrare la stessa collegandosi al link “https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione”.
Ne dà notizia l’Istituto Previdenziale, con il comunicato stampa del 7 ottobre 2019, specificando che nella sola giornata del 4 ottobre sono pervenute 114.352 integrazioni.
La L. n. 26/2019, di conversione con modificazioni del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), ha apportato significative novità in tema di RdC/PdC, soprattutto per quel che riguarda le prime istanze presentate a partire dal 6 marzo 2019, ossia prima dell’entrata in vigore della predetta Legge. Tali domande sono state presentate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando un modello che è stato successivamente cambiato, il 2 aprile 2019, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di conversione (L. n. 26/2019) del Decreto Legge istitutivo (D.L. n. 4/2019).
Alla luce del sovrapporsi dei due modelli, la Legge di conversione ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta.
Le domande presentate e accolte a marzo 2019 sono state conseguentemente poste in pagamento fino a settembre 2019. Quindi, a decorrere da ottobre 2019, occorre allineare il contenuto delle dichiarazioni già rese da coloro che hanno presentato la domanda di RdC/PdC nel mese di marzo a quello previsto a regime dopo la conversione in legge del D.L. n. 4/2019, conformemente ai nuovi modelli.
Gli interessati sono stati avvertiti della possibilità di integrare le domande tramite i recapiti sms o email da loro indicati nella domanda. Ai fini operativi, i nuclei familiari interessati possono integrare le dichiarazioni di responsabilità, prendendo atto delle informative aggiornate, collegandosi al link sopra riportato, per il quale non è richiesto alcun PIN d’accesso. Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo.
Attenzione però: solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di RdC/PdC spettante per la mensilità di ottobre. Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo la predetta data, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.
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