Come di consueto, dal 1° luglio 2020 spetteranno in busta paga ai lavoratori dipendenti, i nuovi importi a titolo di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
L'importo spettante è consultabile sull'allegato 1, alla circolare INPS 21 maggio 2020, n. 60, su cui sono stati riportati i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili, validi dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2021.
L’assegno spetta in misura diversa in relazione al reddito e al numero dei componenti del nucleo familiare ed i livelli di reddito pubblicati potranno essere utili per il calcolo degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.
I lavoratori interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente per via telematica:
con il proprio dispositivo PIN ovvero SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
tramite CAF/Patronato ovvero intermediari abilitati.
Si rammenta che il reddito di riferimento, utile alla determinazione dell'assegno spettante, è quello assoggettabile ad IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Dovranno essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio 2020 e che avranno valore sino al 30 giugno dell'anno successivo. Per avere accesso alla prestazione, il reddito complessivo del nucleo familiare dovrà essere composto per almeno il 70% dal reddito derivante da lavoro dipendente o assimilato.
Per i lavoratori dipendenti del settore agricolo la domanda verrà presentata direttamente al datore di lavoro in modalità cartacea.
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