Domanda di DIS-COLL ed eventi di maternità e degenza ospedaliera
Pubblicato il 07 maggio 2015
Per fruire della DIS-COLL, i co.co.co. devono presentare, a pena di decadenza,
domanda telematica all’INPS,
entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione e l’indennità spetta:
- a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data.
Come chiarito dall’INPS, con circolare n. 83 del 27 aprile 2015, gli eventi di
maternità e la
degenza ospedaliera indennizzabili:
- se insorti durante il rapporto di collaborazione, successivamente cessato, fanno decorrere il termine di 68 giorni dalla data in cui cessa l’evento;
- se insorti entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, comportano la sospensione del termine di presentazione della domanda che riprende a decorrere al termine dell’evento, per la parte residua;
- implicano che la DIS-COLL decorra:
- dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, qualora la domanda sia stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine dell’evento ma comunque nei termini di legge.