La presentazione, durante una procedura di affidamento di appalti pubblici, di una domanda di concordato “in bianco”, determina l’esclusione dalla gara per violazione del principio di continuità dei requisiti di partecipazione.
Dopo le modifiche introdotte dal Decreto “sblocca cantieri”, invece, la partecipazione dell’impresa che ha presentato una domanda di concordato “in bianco” è consentita ma in riferimento alle sole procedure di affidamento iniziate dopo il deposito della domanda stessa e alle condizioni previste dagli articoli 110, D.lgs. n. 50/2016 e 186 bis, comma 4, della Legge fallimentare.
E’ quanto precisato dal Tar del Lazio nel testo della sentenza n. 9782 del 22 luglio 2019, con cui ha confermato l’esclusione, da una gara di appalto, di un’impresa che aveva presentato domanda di concordato preventivo “in bianco”.
Nella decisione, i giudici amministrativi hanno sottolineato come alla fattispecie sottoposta al loro esame non fosse applicabile, ratione temporis, il testo, oggi vigente, dell’art. 110 comma 4 D. lgs. n. 50/16, secondo il quale “alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto”.
La disposizione in esame, infatti, è stata introdotta con il DL n. 32/2019, entrato in vigore in epoca successiva all’adozione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione oggetto di impugnazione.
Inoltre, occorreva anche considerare che la norma, nei termini sopra riferiti, avrebbe richiesto, per la partecipazione alle procedure di gara, l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, nella fattispecie insussistente.
Ed anche qualora si fosse attribuita una valenza interpretativa alla modifica normativa in esame - ha concluso il Tar - si sarebbe dovuto considerare che il nuovo testo dell’art. 110 comma 4 d. lgs. n. 50/16 così come l’art. 186 bis comma 4 L.F. “devono essere interpretati nel senso che la “partecipazione”, ivi menzionata, riguarda le sole procedure che iniziano ex novo dopo la presentazione della domanda di concordato “in bianco” e non anche quelle in corso al momento del deposito della domanda stessa”.
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