Domanda di ammissione al passivo da parte del creditore opposto
Pubblicato il 21 ottobre 2014
Nelle ipotesi in cui intervenga la
dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto nelle
more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il
creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori presentando
domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'articolo 52 della Legge fallimentare.
Decreto ingiuntivo non equiparabile alle sentenze
Ed infatti, poiché il
decreto ingiuntivo non è equiparabile alle sentenze non ancora passate in giudicato,
non trova applicazione l'eccezione al
principio dell'accertamento concorsuale dettata dall'articolo 96 della Legge fallimentare.
Ne consegue che se il decreto ingiuntivo non è opponibile alla massa dei creditori, eguale
inopponibilità deve essere desunta rispetto ai diritti che da esso traggono titolo.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con
ordinanza n. 21364 depositata il 9 ottobre 2014.