Dolo specifico non si presume

Pubblicato il 19 aprile 2016

Occultamento scritti contabili come reato doloso

L’elemento soggettivo del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è costituito dal dolo.

Per la punibilità del reo, ossia, occorre che il soggetto agente abbia coscienza e volontà, non solo di occultare o distruggere i documenti contabili, ma anche dell’idoneità “impeditiva” della sua condotta alla ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.

La norma di cui all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 74/2000 richiede, altresì, il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di conseguire indebiti rimborsi ovvero di consentire l’evasione a terzi.

Dette ultime finalità, in relazione alla natura di reato di pericolo della presente fattispecie, non richiedono, poi, la necessaria realizzazione di questo obiettivo essendo sufficiente, per la presenza del dolo, che la condotta sia così orientata.

Specifica valutazione su dolo 

In ogni caso, è necessario che la presenza del dolo specifico sia oggetto di una specifica valutazione, non potendo lo stesso essere presunto, in modo automatico, sulla base della sola avvenuta realizzazione dell’elemento oggettivo del reato, dovendo essere dedotto e valutato sulla base della complessiva condotta del soggetto agente.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15900 depositata il 18 aprile 2016.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy