L'agenzia delle Dogane, con circolare n. 2 del 29 gennaio 2016, fornisce dettagliate istruzioni per l'applicazione della riforma della disciplina dell’interpello tributario, a seguito dell'entrata in vigore, dal 1/1/2016, del decreto legislativo n. 156/2015.
Il nuovo documento agenziale è stato preceduto dalla circolare n. 21/2015 e dalla determinazione direttoriale prot. n. 10539/R.U. del 2016.
Come ricordato dalla circolare 21/2015, vi sono quattro tipi di interpello: ordinario, probatorio, antiabuso, disapplicativo.
Gli uffici competenti devono fornire risposta alle istanze di interpello ordinario entro 90 giorni mentre e a quelle di interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo entro 120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza.
Si precisa che eventuali ulteriori richieste di documentazione integrativa da parte degli Uffici non comportano effetti sul decorso dei termini previsti per la risposta all'interpello.
Secondo il D.Lgs. 156/2015, se una questione è stata oggetto di risposta favorevole da parte dell’amministrazione interpellata, viene preclusa la possibilità anche ai verificatori della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate di formulare rilievi nel processo verbale di constatazione emesso in esito ad accessi, ispezioni e verifiche.
Chiarisce, la circolare n. 2/2016, che qualora si sia formato il silenzio, in quanto la risposta non sia stata fornita nei termini previsti, questo equivale a condivisione, con la conseguenza che, limitatamente alla questione oggetto di interpello, sono nulli eventuali atti amministrativi - anche a contenuto impositivo o sanzionatorio - emanati in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente, consolidatasi per effetto del silenzio assenso.
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