Dogane. Modifiche del regolamento Ue per garanzie e rimborsi/sgravi

Pubblicato il 10 ottobre 2018

La Commissione Europea ha apportato modifiche al Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – RD, concernenti il settore delle garanzie, dei rimborsi e sgravi.

Rilevante è quanto contenuto nel Regolamento 2018/1118 del 7.6.2018, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea” il 13 agosto 2018 (in vigore dal 2 settembre scorso), dedicato alle condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia.

Riduzione del livello di garanzia

In particolare, è stato ritoccato il testo dell’art. 84 del Regolamento delegato 2015/2446, avente ad oggetto la “Riduzione dell’importo della garanzia globale ed esonero dalla garanzia per le obbligazioni potenziali”.

La modifica sorge dalla necessità di superare le difficoltà riguardanti il requisito della dimostrazione, da parte del richiedente, di avere “risorse finanziarie sufficienti” per coprire l’importo di riferimento non coperto da garanzia, ai fini del riconoscimento di tutte le tipologie di riduzione previste dal citato art. 84 in relazione alle obbligazioni potenziali.

Così, è stato sostituito il concetto di “risorse finanziarie sufficienti” con quello di “capacità finanziaria sufficientead adempiere agli obblighi di pagamento delle obbligazioni doganali e di altri oneri, che potrebbero insorgere, non coperti dalla garanzia.

Inoltre, per evitare che soggetti titolari AEO (Authorized Economic Operator) possano essere assoggettati ad una duplicazione delle procedure di valutazione, è stato stabilito che se la “sufficiente idoneità finanziaria” è già stata valutata in applicazione dell’art. 39 c) del CDU, l’autorità doganale deve verificare solo se la capacità finanziaria può giustificare la riduzione (o l’esonero) richiesti.

Proroga dei termini per la decisione di rimborso o sgravio

In materia di rimborso o sgravio, il Regolamento (UE) 2018/1063 del 16.5.2018 ha sostituito l’art. 97, concernente la proroga del termine per l’adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio.

In presenza del consenso del richiedente, il termine per adottare la decisione in materia di rimborso o sgravio dei dazi può essere prorogato qualora l’esito di taluni procedimenti giudiziari o amministrativi possa incidere sulla decisione medesima.

Pertanto, quando dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sia pendente un caso in cui sono presenti elementi di fatto e di diritto identici o comparabili a quelli oggetto della decisione di rimborso/sgravio, il termine della decisione può essere prorogato a non oltre 30 giorni dopo la data della pronuncia della sentenza.

 

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