Confermato dall’Unione europea l’esonero dal dazio doganale e dall’Iva per l’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Coronavirus nel corso del 2020, quali mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale (Dpi).
La decisione è stata notificata con il numero C(2020) 2146 del 3 aprile 2020, e con essa l’Esecutivo della UE ha confermato la prassi già in uso in molti Paesi, tra cui anche l’Italia, secondo la quale le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia possono essere ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione (Regolamento Ue 1186/08) e in esenzione dall’Iva sulle importazioni (Direttiva Iva 2006/112) se sono soddisfatte alcune specifiche condizioni.
Tale esenzione viene concessa per un periodo non superiore a sei mesi (a far data dal 30 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020), fatta salva la possibilità di proroga.
In Italia, l’esecuzione della Decisione europea è avvenuta con la determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 107042/2020 del 3 aprile scorso.
Il Direttore dell’Agenzia ha, così, stabilito che sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da Covid-19, effettuate da o per conto:
di organizzazioni pubbliche (enti statali o organismi di diritto pubblico);
di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali e delle unità di pronto soccorso.
Tali esenzioni si applicano alle sole merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal Covid-19 o a rischio di contagio oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche nel caso in cui le suddette merci restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione.
Da un punto di vista pratico, l’esenzione è subordinata alla verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane competente delle condizioni previste dalla suddetta Decisione UE all’atto dello sdoganamento. Pertanto, al momento dell’importazione, deve essere prodotta un’autocertificazione con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti esentati e che la merce per la quale si chiede il beneficio sia a lui destinata per le finalità di distribuzione gratuita ammesse alla franchigia.
L’autocertificazione è quella da redigere secondo le modalità previste nella determinazione direttoriale prot. n. 102131 del 30/03/2020, compilando gli appositi modelli pubblicati sul sito dell’Agenzia.
Analogamente, l’autocertificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui operi un importatore diverso dal destinatario finale della merce avente diritto all’esenzione.
L’Agenzia delle Dogane ribadisce che l’esenzione è efficace dal 30/01/2020 al 31/07/2020.
Una ulteriore precisione circa le esenzioni connesse all’importazione di mascherine e altri Dpi destinati a contrastare l’emergenza sanitaria da Coronavirus è stata fatta dalla stessa Commissione europea rispetto alla Decisione n. 2146/2020.
La Commissione ha, infatti, chiarito che le agevolazioni in oggetto non si possono estendere direttamente agli acquisti intracomunitari e all’Iva interna (nota 2198021 del 3 aprile 2020).
Al riguardo, ha specificato che se ad una cessione di beni si applica il regime di esenzione Iva in uno Stato membro, anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni di tali beni dovranno essere esenti, ma non vale, invece, il contrario: se è garantita un’esenzione da Iva all’importazione al ricorrere di specifiche circostanze, quale un’emergenza sanitaria, questo beneficio non può essere esteso anche alle cessioni di beni domestiche e intracomunitarie.
L’Agenzia delle Dogane, in continuità con la determinazione direttoriale n. 102131 del 30 marzo, ha emanato la nota n. 102121 il giorno seguente, il 31 marzo 2020, con la quale specifica il tema dello svincolo diretto e celere di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica, definendone il perimetro soggettivo di applicazione.
Si chiarisce nella nota che possono avvalersi dello svincolo diretto di dispositivi di protezione individuale o di altri beni mobili utili al contrasto del COVID-19: le Regioni e Province autonome; gli Enti territoriali locali; le pubbliche amministrazioni; le strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate e/o inserite nella rete regionale dell’emergenza; i soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali, di pubblica utilità e/o di interesse pubblico.
Tutte le importazioni di beni che non rientrano nei cosiddetti Dpi da parte di soggetti, diversi da quelli indicati, possono invece essere effettuate con svincolo celere.
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